Il locale per l'attività commerciale, se collegato all'abitazione da porte comunicanti, è considerato ad uso promiscuo, e per il controllo dell'amministrazione finanziaria serve l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
reuters
In caso di porte comunicanti serve l'autorizzazione della Procura della Repubblica
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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 4140/2013 depositata ieri.
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La vicenda ha avuto inizio quando ad un'impresa è stato contestato l'utilizzo di fatture false, in base a rilievi emersi da un controllo nella sede dell'attività.
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento, eccependo che il locale in cui svolgeva l'attività lavorativa era adiacente alla sua abitazione.
La vicinanza dei due locali, secondo la tesi della difesa, rendeva nullo l'atto perché il controllo avrebbe dovuto avere l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
Perso in primo grado, l'Agenzia delle Entrate si è appellata alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che hanno condiviso la tesi della difesa e annullato l'atto.
L'amministrazione è ricorsa infine alla Cassazione, argomentando che l'autorizzazione della Procura della Repubblica è necessaria solo nel caso in cui il luogo di svolgimento dell'attività produttiva e l'abitazione siano gli stessi. È questa infatti la condizione per le prescrizioni in materia di accesso secondo l'art 52 del Dpr 633/72. Il fatto che i due locali fossero distinti non implicava, quindi, l'estensione delle garanzie al caso in oggetto. Sulla base di queste argomentazioni si richiedeva una revisione della sentenza che, però, è stata confermata dalla Cassazione.
L'atto impositivo è stato quindi ritenuto nullo.
Nella decisione la Corte ha considerato che tra i due locali, pur distinti, vi erano porte di comunicazione, che rendevano possibile la classificazione di locale ad uso promiscuo e richiedevano, quindi, l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
Questo ha reso inutilizzabile la prova, perché illegittimamente acquisita.








